CITES 14/05/2026 8 min di lettura

CITES per tartarughe: documenti, microchip e obblighi in Italia

In Italia la detenzione di tartarughe di terra del genere Testudo è disciplinata dai Regolamenti CE 338/97 e CE 865/2006 (CITES) e dalla L. 150/1992. Le specie europee più diffuse (Testudo hermanni, T. graeca, T. marginata) sono in Allegato A: per detenerle e cederle servono documenti specifici, e la prassi può variare in base alla specie, alla taglia e all'ufficio CITES territorialmente competente.

Risposta breve

Le Testudo hermanni, graeca e marginata sono in Allegato A del Reg. CE 338/97: per detenerle, riprodurle o cederle occorre documentazione che attesti la legale provenienza (denuncia di nascita, certificato CITES "giallo" ex art. 8 par. 3, dichiarazione di cessione). Le specifiche procedure, i tempi e le modalità di marcatura possono variare in base alla specie, all'età dell'esemplare e alle indicazioni dell'ufficio CITES competente (Servizio CITES dei Carabinieri Forestali).

Chi è interessato dalla normativa CITES

  • Chi possiede una o più tartarughe del genere Testudo (la maggior parte è in Allegato A)
  • Chi acquista, riceve in dono o cede a qualunque titolo un esemplare
  • Chi alleva e fa riprodurre specie tutelate
  • Chi vende esemplari nati in cattività (in questo caso serve il certificato CITES ex art. 8 par. 3 Reg. 338/97)
Allegato A vs Allegato B
Non tutte le tartarughe sono nello stesso allegato. Le Testudo europee (hermanni, graeca, marginata, kleinmanni) sono in Allegato A e seguono le regole più stringenti. Altre specie (es. T. horsfieldii) sono in Allegato B con obblighi diversi. Verifica sempre l'allegato della specie che possiedi.
Detenzione senza documenti
Una tartaruga di specie protetta senza documentazione di legale provenienza è considerata illegalmente detenuta. La L. 150/1992 prevede sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali. Gli importi e le procedure di regolarizzazione possono variare nel tempo e nei singoli casi: rivolgiti al Servizio CITES competente prima di muoverti.

Documenti più comuni

DocumentoA cosa serve
Denuncia di nascitaComunica al Servizio CITES la nascita di esemplari da riproduttori legalmente detenuti
Certificato CITES "giallo" (art. 8 par. 3 Reg. 338/97)Documento intestato che consente attività commerciali (es. cessione a titolo oneroso) per esemplari in Allegato A
Dichiarazione di cessione ai fini CITESAttestazione tra cedente e acquirente, con dati di entrambi e dell'esemplare (numero di protocollo / certificato, marcatura)
Il dettaglio dei documenti necessari dipende dalla specie, dall'allegato e dal tipo di operazione.

Denuncia di nascita

Per gli esemplari nati in cattività da riproduttori legalmente detenuti, la prassi indicata dal Servizio CITES è di comunicare la nascita entro 10 giorni tramite il modulo previsto (per Allegato A è la denuncia di nascita; per Allegato B il modello SCT1/B), allegando i dati dei genitori e gli estremi della loro documentazione. L'esatta modulistica e la modalità di invio (PEC, raccomandata, portale) possono variare nel tempo: verifica i modelli aggiornati sul sito dei Carabinieri Forestali o presso l'ufficio competente.

La denuncia di nascita non equivale al certificato CITES
La sola denuncia di nascita registra l'esemplare presso il Servizio CITES come nato in cattività, ma non è di per sé il certificato CITES "giallo". Per cedere a titolo oneroso un esemplare di Allegato A serve il certificato ex art. 8 par. 3 del Reg. 338/97, che viene rilasciato dall'ufficio CITES su domanda dedicata e dopo le verifiche del caso (a volte anche test del DNA o sopralluoghi).

Cessione e acquisto

Quando una tartaruga di Allegato A passa da una persona a un'altra, è prassi che venga rilasciata una dichiarazione di cessione ai fini CITES che riporti i dati di cedente e acquirente, gli estremi dell'esemplare (numero di protocollo o certificato, marcatura) e la data. Per la cessione a titolo oneroso il certificato CITES "giallo" deve essere richiesto/aggiornato presso l'ufficio CITES: la documentazione del precedente proprietario non viene semplicemente "passata" al nuovo, ma è alla base della nuova certificazione intestata all'acquirente.

  • Richiedi al cedente copia di tutta la documentazione (denuncia di nascita o certificato CITES dell'esemplare e dei genitori)
  • Compila la dichiarazione di cessione con i dati di entrambe le parti e dell'animale
  • Per cessioni a titolo oneroso di Allegato A: assicurati che il cedente disponga del certificato CITES "giallo" valido per quell'esemplare
  • Conserva tutta la documentazione: in caso di controllo è quanto ti viene chiesto

Marcatura: microchip e fotografia del piastrone

Il Reg. CE 865/2006 (art. 66) prevede che gli esemplari di Allegato A nati in cattività siano marcati con metodi univoci, di norma microchip, quando le caratteristiche fisiche dell'animale lo consentono. Per le piccole Testudo non c'è una soglia rigida fissata dalla normativa europea: la prassi italiana fa riferimento all'applicazione del microchip quando il piastrone raggiunge dimensioni compatibili (storicamente intorno ai 10 cm), ma la valutazione è del medico veterinario e dell'ufficio CITES competente. Per gli esemplari troppo piccoli si utilizza tipicamente la fotografia del piastrone come identificazione provvisoria, che viene poi sostituita o integrata dal microchip quando l'animale è cresciuto a sufficienza.

SituazioneIdentificazione tipica
Esemplare giovane / piccoloFotografia del piastrone aggiornata; la valutazione spetta al veterinario e all'ufficio CITES
Esemplare di taglia adeguataMicrochip ISO 11784/11785 applicato da veterinario, in aggiunta alla foto
Non esiste un'unica soglia valida in tutti i casi: il momento dell'applicazione del microchip dipende dalla specie, dalla crescita e dalle indicazioni dell'ufficio CITES.

Costi indicativi

I costi possono cambiare nel tempo, in base alla procedura e al territorio. Quelli indicati di seguito sono ordini di grandezza ricavati dalla prassi corrente e non sostituiscono la verifica diretta con l'ufficio CITES o con il veterinario.

VoceIndicazione di massima
Domanda CITESSpesso senza diritti di istruttoria, ma possono essere previsti bolli o emolumenti per i certificati
Marca da bolloImporto di legge vigente (storicamente 16 €), può variare
Microchip + applicazione veterinariaOrdine di grandezza 40–80 €, variabile per veterinario e zona
Visita veterinaria erpetologicaOrdine di grandezza 50–100 €, variabile
Verifica gli importi aggiornati presso l'ufficio CITES e il veterinario di fiducia.

Decesso e altre comunicazioni

In caso di morte dell'esemplare è prassi comunicarlo al Servizio CITES, allegando la documentazione disponibile (foto, eventuale referto veterinario). Anche per furti, smarrimenti o trasferimenti significativi è opportuno informare l'ufficio competente. Tempistiche, modulistica e modalità di invio possono variare: chiedi conferma all'ufficio CITES territoriale.

Disclaimer
Le procedure CITES per le tartarughe possono variare in base alla specie, al tipo di certificazione e alle indicazioni dell'ufficio CITES territorialmente competente (Servizio CITES dei Carabinieri Forestali). Questa guida è a scopo informativo e non sostituisce un parere ufficiale: per i casi specifici verifica sempre con l'ufficio CITES competente o con un professionista qualificato.

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Domande frequenti

Come si ottiene la documentazione CITES per una tartaruga?

Per gli esemplari nati in cattività si presenta la denuncia di nascita al Servizio CITES dei Carabinieri Forestali competente per territorio, con i dati dei genitori e la loro documentazione. Per cedere a titolo oneroso un esemplare di Allegato A occorre poi il certificato CITES "giallo" ex art. 8 par. 3 del Reg. 338/97, da richiedere all'ufficio CITES con modulistica dedicata. Procedure e moduli possono variare: verifica con l'ufficio competente.

Quanto costa la documentazione CITES per una tartaruga?

I costi non sono uniformi e possono cambiare. In genere sono previste marche da bollo e, in alcuni casi, emolumenti per il rilascio del certificato. A questi si aggiungono i costi del microchip e della visita veterinaria. Per importi aggiornati rivolgiti all'ufficio CITES e al tuo veterinario.

Cosa rischio se ho una tartaruga senza documenti?

L'esemplare è considerato di provenienza non documentata e si rischia la confisca, oltre a sanzioni amministrative previste dalla L. 150/1992 (con possibili profili penali nei casi più gravi). Gli importi e l'iter possono variare nel tempo. Periodicamente sono state previste procedure di regolarizzazione: prima di muoverti, contatta il Servizio CITES per capire come gestire la tua situazione.

La documentazione CITES vale per tutta la vita della tartaruga?

Il certificato CITES segue l'esemplare ma può dover essere aggiornato o ri-emesso in caso di cessione, decesso, cambi rilevanti dei dati del proprietario o modifica della marcatura (ad esempio passaggio dalla foto del piastrone al microchip). In caso di dubbio, verifica con l'ufficio CITES competente.

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